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Covid-19: come comportarsi per i viaggi già prenotati?

A seguito dell’adozione dei provvedimenti che estendono all’intero territorio nazionale misure atte a contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è previsto che, sino al 13 aprile p.v., si eviti ogni spostamento delle persone fisiche, salvo quelli determinati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute; è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Alla luce di tali provvedimenti, i viaggi da effettuarsi per motivazioni differenti da quelle espressamente contemplate, potranno essere annullati e attribuiranno il diritto a ricevere un rimborso nei tempi e nelle modalità stabilite dalle disposizioni vigenti per quanto riguarda i trasporti, i soggiorni e i pacchetti turistici prenotati. Si ricorda inoltre che il Decreto legge 17 marzo 2020 n.18 ha introdotto, all’art. 88, disposizioni relative al rimborso dei contratti di soggiorno e alla risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura, non contemplate dalle misure precedentemente emanate.  Si consiglia pertanto, laddove ci si trovi costretti ad annullare un viaggio/soggiorno, di contattare immediatamente il vettore o la struttura o, se la prenotazione è stata effettuata tramite agenzia, quest’ultima. Se si è in possesso di biglietti per spettacoli, musei o eventi annullati, si consigli di contattare immediatamente il venditore.

Per un’esatta comprensione delle indicazioni di seguito fornite è importante ricordare che:

  • la situazione è in continua evoluzione e le informazioni sono aggiornate ad oggi, 3 aprile; il rapido susseguirsi di provvedimenti di necessità e urgenza potrebbe modificare le condizioni e i presupposti per annullamenti, rimborsi e rinunce, dunque si consiglia di informarsi costantemente presso le fonti ufficiali. Si ricorda inoltre che i decreti legge, entro il termine di 60 giorni dalla loro pubblicazione, dovranno essere convertiti in legge e in sede di conversione potrebbero subire delle modifiche.
  • Per un’esatta individuazione delle misure restrittive adottate nei paesi europei ed extra europei è necessario consultare le fonti ufficiali, costantemente aggiornate, quali il sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale viaggiaresicuri.it, in cui è possibile selezionare lo stato di destinazione o di interesse e prendere visione delle misure vigenti in loco.
  • Per coloro che ritornano in territorio italiano nella propria residenza potrebbero essere adottate particolari misure in via precauzionale; si consiglia di verificare quanto disposto presso le fonti istituzionali.

         Ma vediamo in dettaglio tutti i possibili scenari per i Consumatori :

TITOLI DI VIAGGIO

Ho prenotato un volo (o altro servizio di trasporto) con partenza prima del 14 aprile. Sono costretto a rinunciare al viaggio, quali sono i miei diritti?

Nel caso in cui il viaggiatore sia impossibilitato a partire per espresso provvedimento dell’autorità e debba quindi rinunciare al viaggio, ha diritto a ricevere il rimborso in denaro o un voucher (da utilizzare entro un anno dall’emissione) di importo pari al prezzo pagato per il titolo di viaggio. È il vettore a poter scegliere tra rimborso in denaro o voucher, così come previsto dall’art. 28 del Decreto Legge 2 marzo 2020. n. 9.

  • Ho prenotato un volo (da effettuarsi indifferentemente prima o dopo il 14 aprile), ma la compagnia lo ha cancellato. Quali sono i miei diritti?

Se è il vettore a cancellare il volo, si ha diritto al rimborso in denaro e il voucher non deve essere obbligatoriamente accettato; in caso di cancellazione ad opera della compagnia, si applica infatti la normativa prevista in via ordinaria (Regolamento CE 261/2004). È tuttavia sempre possibile accordarsi autonomamente con il vettore (o con l’agenzia) e decidere di accettare il voucher se proposto. Anche la Commissione Europea, in una nota contenente delle linee guida interpretative delle norme europee in materia dei diritti dei passeggeri  in relazione all’attuale emergenza in corso, ha precisato che, in caso di cancellazione del viaggio ad opera del vettore, se lo stesso propone un voucher, tale proposta non può influire sul diritto del passeggero ad optare per il rimborso.

  • Perché in un caso ho diritto al rimborso in denaro e nell’altro (eventualmente) ad un voucher dell’importo di quanto pagato per il viaggio di cui non potrò usufruire?

Le norme attualmente vigenti (art. 28 del Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9) prevedono che i vettori possano procedere, a scelta, al rimborso o all’emissione di un voucher della durata di un anno quando è il viaggiatore ad annullare il viaggio a causa di un’impossibilità sopravvenuta; se dunque hai rinunciato al tuo viaggio perché dei provvedimenti governativi ti impediscono di partire, può legittimamente esserti offerto un voucher e non il rimborso in denaro.

Se è invece il vettore a cancellare il tuo volo (o altro tipo di trasporto) e non sei tu a rinunciarvi, pur in presenza di divieti imposti dalla autorità, hai diritto a ricevere il rimborso nelle forme e nei modi previsti dalle norme ordinarie vigenti (es: Reg. 261/04 sui diritti dei passeggeri nel trasporto aereo che prevede, in caso di cancellazione del volo da parte della compagnia, rimborso in denaro o riprotezione). È tuttavia sempre possibile accordarsi autonomamente con il vettore (o con l’agenzia) e decidere di accettare il voucher se proposto.

  • Ho acquistato un volo A/R; la compagnia ha cancellato solo l’andata (o solo il ritorno): quali sono i miei diritti?

Se le tratte sono parte di un’unica prenotazione, la cancellazione della sola andata o del solo ritorno ad opera della compagnia, legittima a ricevere il rimborso dell’intero biglietto. Se il viaggio A/R è invece frutto di due prenotazioni separate, si avrà diritto al rimborso della sola tratta cancellata.

  • Ho prenotato un volo per la fine di aprile, ma a causa dell’emergenza preferisco non partire. Riceverò il rimborso del biglietto?

La rinuncia a viaggi da effettuarsi dopo il 13 aprile e cioè in date alle quali non si estende l’efficacia delle misure adottate, non conferiscono automaticamente un diritto al rimborso; ciò significa che se avete acquistato una tariffa rimborsabile o flessibile, potete richiedere il rimborso o la modifica del biglietto, alle condizioni della vostra tariffa. Se invece la tariffa non è rimborsabile/modificabile, in caso di rinuncia potete richiedere soltanto il rimborso delle tasse aeroportuali, purché non vengano effettuate le operazioni di check in.

Ho acquistato, dall’Italia, un titolo di viaggio per uno stato estero, nel quale tuttavia è stato impedito lo sbarco, l’approdo e in generale l’arrivo: ho diritto al rimborso?

Sì, se naturalmente l’arrivo nello stato estero è previsto durante il periodo di vigenza del divieto.

             Ho rinunciato al viaggio ed ho appurato di aver diritto al rimborso: come e a             chi devo richiederlo?

Il rimborso deve essere richiesto al vettore entro 30 giorni decorrenti o dalla cessazione del divieto (e in generale dalla situazione che determina l’impossibilità, ad esempio, la cessazione del proprio stato di quarantena) oppure, nel caso di impedimento di sbarco/approdo all’estero, entro 30 giorni dalla data prevista per la partenza. È necessario allegare il proprio titolo di viaggio; il vettore entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, provvede ad effettuare il rimborso o l’emissione del voucher. La procedura è la medesima anche nel caso di acquisto del biglietto tramite agenzia.

PACCHETTI TURISTICI:

Ho acquistato un pacchetto turistico da eseguirsi prima del 14 aprile; sono costretto a rinunciare, quali sono i miei diritti?

Nel caso in cui il viaggiatore sia impossibilitato a partire per espresso provvedimento dell’autorità e debba quindi rinunciare al viaggio, può recedere dal contratto di pacchetto turistico: l’organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore, può erogare un rimborso in denaro oppure può emettere un voucher (da utilizzare entro un anno dall’emissione) di importo pari al rimborso spettante. È l’organizzatore a poter scegliere tra pacchetto sostitutivo, rimborso in denaro o voucher, così come previsto dall’art. 28 del Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9.

  • Ho acquistato un pacchetto turistico (da eseguirsi indifferentemente prima o dopo il 14 aprile), ma l’agenzia/organizzatore lo ha cancellato. Quali sono i miei diritti?

Se è l’organizzatore a cancellare/annullare il pacchetto, si ha diritto al rimborso in denaro e il voucher o il pacchetto sostitutivo non devono essere obbligatoriamente accettati; in caso di cancellazione del pacchetto ad opera del tour operator si applica infatti la normativa prevista in via ordinaria (art. 41 Codice del Turismo). È tuttavia sempre possibile accordarsi autonomamente con l’organizzatore e decidere di accettare il pacchetto sostitutivo o il voucher se proposti.

Perché in un caso ho diritto al rimborso e nell’altro (eventualmente) ad un pacchetto sostitutivo o ad un voucher?

Le norme attualmente vigenti (dall’art. 28 del Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9) prevedono che gli organizzatori di pacchetti possano procedere, a scelta, al rimborso o all’offerta di un pacchetto sostitutivo o all’emissione di un voucher della durata di un anno, quando è il viaggiatore a recedere dal pacchetto turistico a causa di un’impossibilità sopravvenuta; se dunque hai rinunciato al tuo viaggio perché dei provvedimenti governativi ti impediscono di partire, può legittimamente esserti offerto un pacchetto sostitutivo o il voucher e non il rimborso in denaro.

Se è invece l’organizzatore a cancellare il pacchetto, e non è il viaggiatore a rinunciarvi, pur in presenza di divieti imposti dalle autorità, hai diritto a ricevere il rimborso nelle forme e nei modi previsti dalle norme ordinarie vigenti (articolo 41 Codice del Turismo). È tuttavia sempre possibile accordarsi autonomamente con l’organizzatore e decidere di accettare il pacchetto sostitutivo o il voucher se proposti.

Ho rinunciato al pacchetto turistico che avevo prenotato; il tour operator mi rilascia un voucher per il prezzo della vacanza, ma io non ho ancora saldato il conto per intero. Devo per forza pagare tutto, prima di ricevere il buono?

No; il viaggiatore non è tenuto a procedere al saldo ed ha diritto alla restituzione delle somme già corrisposte. Se hai versato un acconto pari al 15% del prezzo totale del pacchetto e ricevi un voucher, l’importo del voucher dovrà essere pari al 15% del costo totale del pacchetto.

Ho prenotato un pacchetto turistico presso un tour operator con sede in un altro paese dell’UE ma a causa del divieto italiano di mettersi in viaggio, non sono potuto partire. Ho comunque diritto al rimborso/buono?

Riteniamo che in questo caso i cittadini italiani abbiano diritto al rimborso in quanto il divieto di mettersi in viaggio/divieto di ingresso in un Paese, costituiscano una circostanza eccezionale non imputabile al viaggiatore che rende impossibile usufruire della prestazione.

Ho prenotato un pacchetto turistico per il 1° maggio – posso recedere gratuitamente?

E‘ possibile cancellare gratuitamente soltanto viaggi con partenza fino al 13 aprile. Per l’annullamento senza penali di viaggi fissati in data successiva, tale possibilità sarà effettiva solo se i divieti attualmente vigenti sul territorio nazionale e nei paesi di destinazione saranno prorogati fino a comprendere le rispettive date di partenza o soggiorno. Nel caso in cui non intervenga alcuna misura restrittiva ad influire sull’esecuzione del pacchetto, l’eventuale recesso sarà regolato dalle condizioni contrattuali accettate al momento dell’acquisto e il viaggiatore sarà tenuto al pagamento di una penale se prevista dalle condizioni e nelle modalità indicate nelle stesse.

Ho prenotato un pacchetto turistico con partenza alla fine di aprile e per il quale ho versato solo un acconto. Ora l’organizzatore mi chiede di pagare il saldo – posso rifiutarmi di pagare?

Poiché attualmente solo i viaggi fino al 13 aprile possono essere cancellati gratuitamente, il pagamento del saldo andrebbe effettuato perché a ciò si è contrattualmente tenuti. Data l’incertezza della situazione ed il suo continuo evolversi, consigliamo di contattare l’organizzatore per iscritto e verificare la possibilità di poter posticipare il pagamento del saldo.

PRENOTAZIONI ALBERGHIERE:

Ho prenotato un soggiorno in albergo da effettuarsi prima del 13 aprile e ho pagato un anticipo/una caparra. L’albergo può rifiutarsi di restituirmi quanto pagato?

No, anche in questo caso vale la regola secondo cui se non è più possibile adempiere alla prestazione, l’albergo non può richiedere il pagamento e deve restituire quanto già versato in contanti o tramite l’emissione di voucher valido un anno dalla data di emissione (art. 88 DL 17 marzo 2020 n. 18)

  1. Ho prenotato un albergo per l’estate 2020. L’albergo mi ha comunicato che se oggi decidessi di cancellare la prenotazione, perderei la caparra/devo pagare una penale di recesso. Posso cancellare gratuitamente?

Non è possibile prevedere quale sarà la situazione questa estate; ad oggi l’adempimento della prestazione risulta possibile. Da ciò consegue che, in caso di disdetta, il professionista possa trattenere la caparra versata o richiedere il pagamento di penali se previsto dalle condizioni contrattuali.

Se alla data del soggiorno sarà ancora impedito lo spostamento per viaggi turistici (o a causa di impedimenti in uscita dal nostro Paese o a causa di impedimenti all’ingresso nel luogo di destinazione), il contratto potrà essere risolto e gli importi già versati dovranno essere restituiti.

RISOLUZIONE DEI CONTRATTI DI ACQUISTO DI BIGLIETTI PER SPETTACOLI, MUSEI E ALTRI LUOGHI DELLA CULTURA

Ho acquistato un biglietto per un concerto/museo/spettacolo teatrale, ma è stato cancellato. A cosa ho diritto?

Il decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, all’art. 88, riconosce che anche in questi casi si verifica un’ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione; tuttavia, dalla lettera dell’articolo sembrerebbe che il rimborso possa essere corrisposto esclusivamente tramite voucher, da richiedere, allegando il relativo titolo di acquisto, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto (17 marzo 2020). Il venditore dovrà procedere, entro 30 giorni dalla richiesta, all’emissione del voucher di importo pari al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno.

Covid-19: le agevolazioni delle compagnie telefoniche

L’Adoc Napoli e Campania ha individuato le iniziative volontarie e relative agevolazioni messe in campo al momento per i propri Clienti, dalle maggiori compagnie del settore Telefonia presenti sul mercato Italiano a seguito dell’emergenza sanitaria Covid – 19.

Chiamate illimitate dalla linea di casa verso tutti i numeri fissi e mobili fino al 30 Aprile. Per averle chiama il 187.

TIMVision, la TV di TIM fino al 15 Aprile. I migliori film, serie TV e tanto altro comodamente dalla tua TV. L’iniziativa è disponibile registrandosi all’indirizzo https://www.timvision.it/page/tim-tv-per-te, attraverso la connessione Wi-Fi di casa da rete fissa.

100 GIGA in piu gratis ad Aprile con le offerte FWA di TIM. Giga illimitati sulle SIM con offerta dati attiva. Puoi richiederli subito andando su timparty.it o accedendo a TIM Party dall’APP MyTIM.

Tali azioni rispondono all’iniziativa del Ministero per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione finalizzata a sostenere e aiutare la gestione di questo momento eccezionale delle famiglie coinvolte (https://innovazione.gov.it/it/solidarieta-digitale/).

Agevolazioni a favore di professionisti, aziende e Pubblica Amministrazione. Per supportare i propri clienti Business e aiutarli a fronteggiare questa difficile situazione abbiamo previsto una serie di agevolazioni e iniziative:

100 Giga gratis, per linea mobile, da utilizzare in Italia e in Europa.

Azzeramento del costo di attivazione delle connettività ultrabroadband (FTTC, FTTH e FWA) per consentire ai clienti Business di rete fissa che hanno già l’ADSL di migliorare la navigazione, e ai clienti che hanno al momento solo una linea telefonica di attivarla, a parità di spesa mensile rispetto all’offerta attiva.

100 GIGA in piu gratis ad Aprile con le offerte FWA di TIM

Inoltre, sono stati messi gratuitamente a disposizione di tutti i clienti, fissi e mobili, alcuni servizi digitali che agevolano lo svolgimento dell’attività lavorativa a distanza con i collaboratori e per rimanere in contatto con i propri clienti.

In caso di apertura di un guasto sulla rete fissa viene proposta al cliente la possibilità di indicare una o più SIM Vodafone su cui attivare 1 mese di Giga Illimitati da poter utilizzare come backup per mantenere attiva la connessione internet durante il periodo di disservizio e fino a 30 giorni.

Vodafone elimina:

– ogni limite in termine di minuti e giga, per un mese, per i clienti di rete mobile residenti nei comuni di cui all’allegato 1 del dPCM 1° marzo 2020

– ogni limite di traffico dati sulle SIM voce di tutte le imprese, partite IVA e istituzioni italiane, in tutto il Paese, per un mese

Inoltre, per consentire agli italiani bloccati all’estero di rimanere in contatto con i propri cari in questa situazione di emergenza, Vodafone Italia rende disponibili tutti i Giga della loro offerta nazionale anche nei paesi dell’Unione Europea, senza le limitazioni previste dalla regolamentazione UE né costi aggiuntivi, fino al 3 aprile.

I clienti interessati riceveranno una notifica sull’app My Vodafone e i Giga saranno disponibili in automatico per tutti i clienti all’estero, senza il bisogno di alcuna attivazione.

Il servizio è disponibile anche per tutti coloro che dovranno recarsi nei paesi UE nei prossimi giorni, fino al 3 aprile. Per maggiori informazioni visita la pagina: voda.it/euroaming

Infine, per favorire l’accesso al digital learning, Vodafone ha rimosso il limite di giga per studenti di scuole secondarie per 1 mese.

in regalo 100 GIGA o in alternativa 1000 minuti di traffico voce per sette giorni per i Clienti di rete mobile consumer e micro business, voce ricaricabili. L’iniziativa viene resa nota con apposito SMS;

opzione da 100 GIGA a 7,99 euro per un mese per tutti i Clienti consumer di rete mobile

Attività di recupero e sollecito pagamenti: Sospensione delle azioni per tutti i Clienti postpagati residenti nei comuni di cui all’allegato 1 del DPCM del 1° marzo 2020.

Da oggi, lunedì 30 marzo e sino al 14 aprile, Fastweb in partnership con il Gruppo Mondadorimette a disposizione 6 mesi di abbonamento gratuito ad un’ampia selezione di riviste digitali tra cui Casa Facile, Chi, Donna Moderna, Icon, Focus, Giallo Zafferano, Grazia, TV Sorrisi e Canzoni e tante altre ancora.

Da 15 aprile e sino al 15 maggio, gli iscritti a liveFAST potranno invece ricevere un buono sconto di 5 euro (su una spesa minima di 5,01 euro) da utilizzare per l’acquisto di e-book  su Rakuten Kobo (Kobo.com), il servizio di eReading globale con un catalogo internazionale di oltre 6 milioni di eBook.

Per tutto il mese di maggio invece,  sarà possibile usufruire di due mesi di abbonamento gratuito a Storytel per accedere senza limiti ad un catalogo di oltre centomila audiolibri e podcast Eventuali ulteriorI iniziative ed agevolazioni verranno di Volta In volta pubblicate sul nostro sito.